Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 15/10/1996 Cc. (dep. 04/02/1997) Rv. 206748 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - AMNISTIA E INDULTO | Applicazione dell'indulto in sede di cumulo - Sostituisce le eventuali applicazioni separate già operate in misura complessivamente superiore a quella dovuta - Necessità di revoca dei separati provvedimenti - Esclusione.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - AMNISTIA E INDULTO
Quando bisogna ricondurre nei limiti di legge l'indulto applicato, con separati provvedimenti, in misura complessivamente superiore a quella prevista, non va disposta la revoca del beneficio, ma lo stesso va ridimensionato mediante la sua applicazione unitaria in sede di cumulo, ai sensi dell'art. 174, comma secondo, cod. pen., il cui provvedimento si sovrappone e si sostituisce all'insieme delle applicazioni separate, le quali restano assorbite.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 663, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 663 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 672 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 672, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 674 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)