Sez. 1, Sentenza n. 3247 del 26/04/1999 Cc. (dep. 15/06/1999) Rv. 213721 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - AMNISTIA E INDULTO | Indulto - Indulto applicato in misura superiore a quella prescritta con separati provvedimenti - Ridimensionamento nei limiti di legge - Modalità per provvedervi - Ricorso alla revoca - Esclusione - Rettificazione in sede di cumulo - Necessità.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - AMNISTIA E INDULTO
La revoca dell'indulto deve essere disposta dal giudice solo nel caso che si sia avverata la condizione risolutiva prevista dal decreto di clemenza e non anche nel caso in cui si tratti di ricondurre nei limiti di legge l'indulto applicato con separati provvedimenti in misura complessivamente superiore a quella prescritta. E invero, poiché ai sensi dell'art. 174, comma secondo, cod. pen., il beneficio del condono applicato unitariamente in sede di cumulo si sovrappone e si sostituisce all'insieme delle applicazioni separate, in caso di applicazione unitaria non vi è necessità di un formale provvedimento di revoca da parte del giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 674 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)