Sez. 1, Sentenza n. 28 del 08/01/1969 (Rv. 337832 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA (NOMEN IURIS) - DELL'AZIONE- LIMITI - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER COLPA EXTRACONTRATTUALE - ACCOGLIMENTO PER COLPA CONTRATTUALE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA (NOMEN IURIS) - DELL'AZIONE- LIMITI - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER COLPA EXTRACONTRATTUALE - ACCOGLIMENTO PER COLPA CONTRATTUALE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Il giudice non e vincolato alla prospettazione giuridica delle parti, purche la diversa qualificazione giuridica da lui adottata si contenga ne i limiti dei fatti prospettati dalle parti stesse, e nel rispetto del petitum. In tali limiti puo essere accolta la domanda di danni sotto il profilo della colpa contrattuale, anche se essa era stata proposta, sulla base degli stessi fatti, come basata sulla colpa extracontrattuale. (V 948-68, massima n 332321).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)