Sez. 1, Sentenza n. 1713 del 27/02/1985 (Rv. 439672 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - PER SOPPRESSIONE DI ENTE PUBBLICO - ATTO DI RIASSUNZIONE - CONTENUTO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - PER SOPPRESSIONE DI ENTE PUBBLICO - ATTO DI RIASSUNZIONE - CONTENUTO.*
Anche nel caso di interruzione del processo per effetto della soppressione di un ente pubblico, con riassunzione nei confronti dello ente successore, trova applicazione il principio secondo il quale l'atto riassuntivo non deve necessariamente riprodurre gli estremi della domanda, essendo sufficiente che fornisca elementi idonei alla individuazione del giudizio che S'intende riattivare. (V 1682/83, mass n 426538).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)