Sez. 2, Sentenza n. 1682 del 07/03/1983 (Rv. 426538 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - CONTENUTO DEL RICORSO - ELEMENTI SUFFICIENTI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - CONTENUTO DEL RICORSO - ELEMENTI SUFFICIENTI.*
Il ricorso per riassunzione del processo, interrotto per morte di una delle parti (art. 303 cod. proc. civ.) è valido qualora vi siano in esso sufficienti elementi Atti ad individuare il giudizio che si intende far proseguire, senza la necessità che siano riprodotti nel ricorso tutti gli estremi della domanda proposta.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)