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Sez. 1, Sentenza n. 3227 del 10/10/1975 (Rv. 377337 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - DECISIONI - MOTIVAZIONE - CONTROVERSIE DI VALUTAZIONE - TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - SUI TRASFERIMENTI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IMPONIBILE - INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI DI FATTO E DEI CRITERI - NECESSITA - VALUTAZIONE DI IMMOBILI - APPLICAZIONE DEL CRITERIO AUTOMATICO - IMMOTIVATA AFFERMAZIONE DELLA NATURA AGRICOLA - CENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1975-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377337-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - DECISIONI - MOTIVAZIONE - CONTROVERSIE DI VALUTAZIONE - TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - SUI TRASFERIMENTI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IMPONIBILE - INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI DI FATTO E DEI CRITERI - NECESSITA - VALUTAZIONE DI IMMOBILI - APPLICAZIONE DEL CRITERIO AUTOMATICO - IMMOTIVATA AFFERMAZIONE DELLA NATURA AGRICOLA - CENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

In forza dell'art 42, primo comma, del RD 8 luglio 1937, n 1516, le decisioni delle commissioni distrettuali e di quelle provinciali sulle controversie che si riferiscono alla valutazione in materia di imposte sui trasferimenti di ricchezza debbono contenere una sommaria motivazione dalla quale risultino gli elementi di fatto tenuti a calcolo nella Determinazione del valore imponibile, precisando a quale dei criteri, previsti dalle lettere a) e b) dell'art 15 del RDL 7 agosto 1936, n 1639, ci si e attenuti nel decidere, in modo che possa controllarsi l'iter seguito dalla commissione per il conseguimento del risultato ottenuto. E censurabile, pertanto, la decisione della commissione che alla valutazione di determinati immobili ritenga debba procedersi applicando il criterio automatico, immotivatamente affermando la natura rurale degl'immobili medesimi. (V 2217/70, mass n 348358).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 15, Regio Decr. 08/07/1937 num. 1516 art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)