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Sez. 1, Sentenza n. 2607 del 09/07/1976 (Rv. 381403 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - DECISIONI - MOTIVAZIONE - CONTROVERSIE DI VALUTAZIONE - MERO RIFERIMENTO AD UNA RELAZIONE ESTIMATIVA ESTRANEA AL PROCEDIMENTO - INSUFFICIENZA - CONSEGUENZE - DECISIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE - IMPUGNAZIONE INNANZI LA COMMISSIONE CENTRALE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1976-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381403-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - DECISIONI - MOTIVAZIONE - CONTROVERSIE DI VALUTAZIONE - MERO RIFERIMENTO AD UNA RELAZIONE ESTIMATIVA ESTRANEA AL PROCEDIMENTO - INSUFFICIENZA - CONSEGUENZE - DECISIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE - IMPUGNAZIONE INNANZI LA COMMISSIONE CENTRALE - AMMISSIBILITA.*

Le decisioni delle commissioni tributarie distrettuali e provinciali, su questioni attinenti alla semplice estimazione dell'imponibile (nella specie, plusvalenze in operazioni di acquisto e rivendita di immobili, assoggettabili ad imposta di RM di categoria b), non assolvono l'Obbligo della motivazione, ove si limitino a far propria e richiamare una relazione estimativa estranea al procedimento (nella specie, redatta dall'ufficio tecnico erariale), senza indicare i dati essenziali di quella valutazione, e senza esaminare le puntuali e circostanziate censure che il contribuente abbia sul punto sollevato. Tale inosservanza si traduce in una violazione di legge, e, pertanto, ove imputabile ad una decisione della commissione provinciale, e deducibile in Sede di legittimita davanti alla commissione centrale. (V 3227/75, mass n 377337; (V 2366/75, mass n 376220; (V 2295/74, mass n 370687).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Regio Decr. 08/07/1937 num. 1516 art. 42, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)