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Sez. 5, Sentenza n. 13276 del 20/06/2005 (Rv. 582285 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - IN GENERE | Cartella di pagamento formata dal competente Centro di servizio - Ricorso - Deposito - Momento costitutivo del rapporto processuale - Richiesta di trasmissione dell'originale del ricorso al Centro di servizio - Onere del ricorrente - Esclusione - Attività di segreteria - Omissione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582285-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario e nella ipotesi di ricorso contro la cartella di pagamento formata dal competente Centro di servizio, l'art. 10 del d.P.R. 28 novembre 1980, n. 787 dispone che la costituzione del rapporto processuale si realizza con il deposito del ricorso (notificato al Centro di servizio) nella segreteria della commissione tributaria adita, mentre la richiesta della trasmissione del suo originale è posta a carico della segreteria stessa, e non già del ricorrente, al quale non può, quindi, essere addebitato l'effetto della omissione di un dovere di ufficio di un organo pubblico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva negato la rimessione in termini richiesta dall'Ufficio finanziario).

Riferimenti normativi: DPR 28/11/1980 num. 787 art. 10, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)