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Sez. 5, Sentenza n. 2524 del 22/02/2002 (Rv. 552412 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - IN GENERE | Impugnazione avviso di mora - Costituzione del contraddittorio - Spedizione dell'originale del ricorso al Centro Servizi e notifica al concessionario - Sufficienza - Richiesta al Centro Sociale dell'originale del ricorso - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552412-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - IN GENERE

In tema di impugnazione dell'avviso di mora dal combinato disposto delle norme di cui agli artt. 20 del d.P.R. n. 546 del 1992 e 10 del d.P.R. n. 787 del 1980 si ricava che il contraddittorio è costituito con la spedizione dell'originale del ricorso al Centro di Servizio e la sua notifica al concessionario stesso (la S.C. ha così cassato la sentenza che aveva ritenuto necessaria, ai fini dell'integrità del contraddittorio, la richiesta, al Centro di Servizio, di copia in carta libera dell'originale del ricorso introduttivo ed il successivo deposito presso la segreteria della Commissione tributaria adita).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/12/1992 num. 546 art. 20 CORTE COST., DPR 28/11/1980 num. 787 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)