Sez. 1, Sentenza n. 17393 del 01/09/2015 (Rv. 636779 - 01)
REGIONI - REGIONI DI DIRITTO COMUNE (A STATUTO ORDINARIO) - ORGANI DELLA REGIONE - GIUNTA REGIONALE (FUNZIONI E RESPONSABILITÀ) - IN GENERE | Costituzione in giudizio della Regione - Art. 10 della l.r. Calabria n. 7 del 1996 - Consenso del dirigente - Necessità - Esclusione - Sua previa consultazione - Sufficienza - Requisiti formali.
REGIONI - REGIONI DI DIRITTO COMUNE (A STATUTO ORDINARIO) - ORGANI DELLA REGIONE - GIUNTA REGIONALE (FUNZIONI E RESPONSABILITÀ) - IN GENERE
Ai fini della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, l'art. 10 della l.r. Calabria n. 7 del 1996, nel testo vigente "ratione temporis", non esige il consenso del dirigente della struttura interessata alla controversia, ma soltanto la sua previa consultazione; quest'ultima, poi, non implica specifici requisiti di forma e rileva nei rapporti interni tra organi regionali, senza refluire sul piano, esterno al contesto organizzativo regionale, della regolare instaurazione del contraddittorio.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Calabria 13/05/1996 num. 7 art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 827 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)