Sez. L, Sentenza n. 20177 del 22/07/2008 (Rv. 604540 - 01)
REGIONI - REGIONI DI DIRITTO COMUNE (A STATUTO ORDINARIO) - ORGANI DELLA REGIONE - GIUNTA REGIONALE (FUNZIONI E RESPONSABILITÀ) - IN GENERE | Regione Calabria - Attribuzione alla Giunta regionale del potere di deliberare in materia di liti attive e passive - Leggi reg. Calabria n. 7 del 1996 e n. 18 del 2004 - Delegabilità del suddetto potere al dirigente dell'Avvocatura regionale - Conseguenza - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.
REGIONI - REGIONI DI DIRITTO COMUNE (A STATUTO ORDINARIO) - ORGANI DELLA REGIONE - GIUNTA REGIONALE (FUNZIONI E RESPONSABILITÀ) - IN GENERE
La legge reg. Calabria n. 18 del 2004, che ha modificato l'art. 10 della legge reg. Calabria n. 7 del 1996, ha stabilito che la Giunta - a cui compete l'adozione dei provvedimenti in materia di liti attive e passive - può delegare il dirigente responsabile dell'Avvocatura regionale ad adottare i provvedimenti relativi alla costituzione in giudizio; conseguentemente è ammissibile il ricorso per cassazione presentato dal Presidente della regione Calabria in forza del decreto del 10 dicembre 2004 del dirigente dell'avvocatura regionale, ove lo stesso sia stato a ciò autorizzato con delibera 26 agosto 2004 n. 565 della Giunta regionale.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Calabria 13/05/1996 num. 7 art. 10, Legge Reg. Calabria 11/08/2004 num. 18 CORTE COST., Legge 28/07/1971 num. 519 art. 27 com. 1 lett. F
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)