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Sez. 6, Sentenza n. 16166 del 14/06/1989 Ud. (dep. 21/11/1989) Rv. 182612 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - FALLIMENTO - REATI CHE INCIDONO SULL'ATTIVITÀ DEL FALLIMENTO - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE - CRITERI DI RIFERIMENTO.*
Stato
decisa il 1989-06-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182612-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - FALLIMENTO - REATI CHE INCIDONO SULL'ATTIVITÀ DEL FALLIMENTO - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE - CRITERI DI RIFERIMENTO.*

Nei reati che incidono sull'attività del fallimento, per la valutazione del danno ai fini della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. deve aversi riguardo non al pregiudizio economico subito dai singoli creditori, bensì a quello globale subito dalla massa dei creditori. (Conf mass n 167184; (Conf mass n 105328).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 4, Legge Falliment. art. 219 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 219 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)