Sez. 6, Sentenza n. 11292 del 23/10/1984 Ud. (dep. 19/12/1984) Rv. 167184 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - FALLIMENTO - REATI CHE INCIDONO SULLA ATTIVITÀ DEL FALLIMENTO - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE - CRITERI DI RIFERIMENTO.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - FALLIMENTO - REATI CHE INCIDONO SULLA ATTIVITÀ DEL FALLIMENTO - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE - CRITERI DI RIFERIMENTO.*
Nei reati che incidono sulla attività del fallimento, per la valutazione del danno ai fini dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., deve aversi riguardo non al pregiudizio economico subito dai singoli creditori, bensì a quello globale subito dalla massa dei creditori. (V mass n 157795, in tema di reati fallimentari ai fini della attenuante ex art. 219 ultimo comma legge fallimentare; (V mass n 140096; (Conf mass n 105328, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Legge Falliment. art. 219 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 219 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)