Sez. U, Ordinanza n. 23227 del 15/11/2016 (Rv. 641660 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Domanda di pagamento delle spese liquidate dal commissario delegato per l'incentivazione alla loro raccolta differenziata - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La domanda concernente il pagamento delle spese liquidate, con decreto del commissario delegato per la gestione dei rifiuti, in relazione all'incentivazione alla loro raccolta differenziata spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che l'art. 4 del d.l. n. 90 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 123 del 2008, nell'attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie comunque attinenti alla complessiva azione della gestione suddetta, seppure posta in essere con comportamenti della P.A. o dei soggetti alla stessa equiparati, si riferisce ai soli comportamenti che costituiscono espressione di un potere autoritativo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/05/2008 num. 90 art. 4 CORTE COST., Legge 14/07/2008 num. 123 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)