diritto.io

Sez. U - , Ordinanza n. 4607 del 14/02/2023 (Rv. 667014 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Sanzione pecuniaria ex art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 - Controversia relativa - Giurisdizione esclusiva del g.a. - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667014-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

La controversia avente ad oggetto la sanzione pecuniaria irrogata ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, anche se relativa solo al "quantum", rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, poiché, seppur afferente al diritto soggettivo a non subire una prestazione patrimoniale non prevista dalla legge, è legata da un nesso di stretta pregiudizialità-dipendenza con il rapporto amministrativo concernente l'uso del territorio, che presuppone l'esercizio del potere amministrativo di demolizione dell'opera edilizia realizzata in assenza o totale difformità dal permesso.

Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 33 com. 2, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 24/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)