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Sez. U - , Ordinanza n. 12429 del 11/05/2021 (Rv. 661306 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Ordinanza ingiunzione in materia urbanistica ed edilizia - Opposizione - Giurisdizione - Abrogazione dell’art. 22 bis della l. n. 689 del 1981 - Conseguenze.
Stato
decisa il 2021-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661306-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

L'opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento per violazione della normativa urbanistica ed edilizia, a seguito dell'emanazione del d. lgs. n. 150 del 2001, che ha abrogato l'art. 22 bis della l. n. 689 del 1981 e modificato l'art. 22 della stessa legge, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, come previsto espressamente dall'art. 133, comma 1, lett. f, del codice del processo amministrativo, spettando al giudice della giurisdizione verificare la riconducibilità mediata del rapporto dedotto in giudizio all'esercizio del potere amministrativo avente ad oggetto l'uso del territorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. F CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)