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Sez. 1, Sentenza n. 5580 del 06/11/1995 Cc. (dep. 15/11/1995) Rv. 202756 - 01

Misure di sicurezza - Personali | Confisca - Confisca obbligatoria in materia di armi - Deroga di cui all'art. 240, ult. comma, cod. pen. - Applicabilità.
Stato
decisa il 1995-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202756-01

Misure di sicurezza - Personali

Il disposto dell'art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152, in base al quale il secondo comma dell'art. 240 cod. pen., in tema di confisca obbligatoria, si applica a tutti i reati concernenti le armi, deve essere interpretato nel senso che il rinvio di estende anche all'ultimo comma della medesima disposizione, che introduce una deroga al principio dell'obbligatorietà della misura di sicurezza; la confisca è esclusa, pertanto, quando le armi appartengono a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto e la detenzione possono esserne consentiti mediante autorizzazione amministrativa. (V. Corte Cost., sent. 19 gennaio 1987, n. 2).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)