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Sez. 1, Sentenza n. 413 del 29/10/1997 Ud. (dep. 14/01/1998) Rv. 209434 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca - Confisca obbligatoria in materia di armi - Deroga prevista dall'ultimo comma dell'art.240 cod.pen. - Condizioni per la sua applicabilità - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-10-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209434-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

In tema di misure di sicurezza patrimoniali, l'art.6 della legge 22 maggio 1975 n.152 stabilisce che la confisca obbligatoria, prevista dal secondo comma dell'art. 240 cod.pen., "si applica a tutti i reati concernenti le armi". A tale regola generale non deroga il disposto dell'ultimo comma dell'art.240 cod.pen. il quale sottrae alla disciplina dettata dai commi precedenti soltanto le cose appartenenti a persona estranea al reato e la cui detenzione può essere consentita mediante autorizzazione amministrativa: per l'esenzione devono, dunque, concorrere entrambe le condizioni, sicché in mancanza anche di una sola di esse il giudice, ancorché non pronunci una sentenza di condanna, deve disporre la confisca. (Nella concreta fattispecie, il G.I.P., nel dichiarare non luogo a procedere nei confronti dell'imputato in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 20 della legge 18 aprile 1975 n.110, per estinzione del reato per oblazione, aveva disposto la restituzione del fucile, oggetto dell'imputazione, all'avente diritto. La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso del P.M., rilevando la mancanza del requisito dell'altruità del fucile sequestrato, ha annullato senza rinvio l'impugnata sentenza, disponendo la confisca del fucile in sequestro, in applicazione del principio di cui in massima).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)