Sez. 2, Sentenza n. 2274 del 25/06/1969 (Rv. 341660 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE IN CAUSE INSCINDIBILI - OMESSA NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE AD ALCUNI LITISCONSORTI NECESSARI - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - PREFISSIONE DI UN TERMINE - NECESSITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE IN CAUSE INSCINDIBILI - OMESSA NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE AD ALCUNI LITISCONSORTI NECESSARI - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - PREFISSIONE DI UN TERMINE - NECESSITA.*
L'omessa notificazione dell'impugnazione principale, proposta nei confronti di alcune delle parti vittoriose, a tutti i litisconsorti in una causa inscindibile, non importa l'inammissibilita del gravame, bensi la necessita dell'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art.331 cod.proc.civ., da disporsi anche d'ufficio dal giudice dell'impugnazione, con la prefissione di un termine per la notificazione della citazione, poiche per l'ammissibilita dell'impugnazione e sufficiente che sia valida ed efficace l'impugnazione proposta nei confronti di almeno una delle parti. (V. 643-63 3413-62 ed altre conformi).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)