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Sez. 2, Sentenza n. 4012 del 20/12/1969 (Rv. 344496 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE IN CAUSE INSCINDIBILI - OMISSIONE PER ALCUNI LITISCONSORTI NECESSARI - INAMMISSIBILITA DELLA IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN UN TERMINE PREFISSATO - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA NEL GIUDIZIO DI RINVIO - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1969-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344496-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE IN CAUSE INSCINDIBILI - OMISSIONE PER ALCUNI LITISCONSORTI NECESSARI - INAMMISSIBILITA DELLA IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN UN TERMINE PREFISSATO - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA NEL GIUDIZIO DI RINVIO - APPLICABILITA.*

L'omessa notificazione dell'impugnazione principale, proposta nei confronti di alcuna delle parti vittoriose, a tutti i litisconsorti in una causa inscindibile non importa la inammissibilita del gravame, bensi la necessita dell'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art 331 cod proc civ, da disporsi anche di ufficio dal giudice dell'impugnazione con la prefissione di un termine per la notificazione della citazione, poiche per l'ammissibilita dell'impugnazione e sufficiente che sia valida ed efficace l'impugnazione proposta nei confronti di almeno una delle parti. Questo principio va applicato anche in tema di riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, perche il giudizio di rinvio, rappresentando, rispetto alla fase rescindente, la fase rescissoria in cui una nuova sentenza deve essere sostituita a quella annullata, costituisce la prosecuzione del giudizio in cui quest'ultima venne emessa. (V 2274-69 massima 341660).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)