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Sez. L, Sentenza n. 716 del 02/02/1985 (Rv. 438922 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - ASSUNTORIE - CREDITI DEGLI ASSUNTORI DI STAZIONE PER I COMPENSI LORO SPETTANTI - PRESCRIZIONE - DISCIPLINA RELATIVA ALLA SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE PER I CREDITI DI LAVORO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438922-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - ASSUNTORIE - CREDITI DEGLI ASSUNTORI DI STAZIONE PER I COMPENSI LORO SPETTANTI - PRESCRIZIONE - DISCIPLINA RELATIVA ALLA SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE PER I CREDITI DI LAVORO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Il principio che la prescrizione dei crediti di lavoro rimane sospesa o meno in pendenza del rapporto a seconda che questo presenti o meno requisiti di stabilità concerne soltanto i rapporti di lavoro subordinato e, pertanto, non può trovare applicazione in ordine ai crediti degli assuntori delle stazioni delle ferrovie in concessione, il cui rapporto costituisce invece una Forma di contratto d'opera, atteso che la legge 3 febbraio 1965 n. 14 disciplina l'assuntoria come "concessione" di durata triennale, stabilendo le mansioni degli assuntori ed il relativo compenso, determinato, sotto Forma di "canone annuo", secondo i parametri di cui al successivo d.m. 16 febbraio 1966. (V 210/84, mass n 432469).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2225, Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST., Legge 03/02/1965 num. 14 art. 6, Legge 03/02/1965 num. 14 art. 7, DM 16/02/1966

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)