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Sez. L, Sentenza n. 10061 del 13/10/1990 (Rv. 469453 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO - ERRORE DELL'INPS IN SEDE DI ATTRIBUZIONE, EROGAZIONE O RILIQUIDAZIONE - RIPETIZIONE DEI RATEI - DIVIETO EX ART. 52 DELLA LEGGE N. 88 DEL 1989 - LIMITI - ART. 80 DEL R.D. N. 1422 DEL 1924 - ABROGAZIONE - APPLICABILITÀ DELLA NUOVA DISCIPLINA IN IPOTESI DI GIÀ AVVENUTO RECUPERO DELLE SOMME PAGATE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469453-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO - ERRORE DELL'INPS IN SEDE DI ATTRIBUZIONE, EROGAZIONE O RILIQUIDAZIONE - RIPETIZIONE DEI RATEI - DIVIETO EX ART. 52 DELLA LEGGE N. 88 DEL 1989 - LIMITI - ART. 80 DEL R.D. N. 1422 DEL 1924 - ABROGAZIONE - APPLICABILITÀ DELLA NUOVA DISCIPLINA IN IPOTESI DI GIÀ AVVENUTO RECUPERO DELLE SOMME PAGATE - ESCLUSIONE.*

L'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88 - il quale dispone, al primo comma, che le pensioni ivi indicate "possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in Sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione", aggiungendo, al secondo comma, che "nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensioni risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato" - ha abrogato tacitamente per incompatibilità la precedente norma dell'art. 80, comma terzo, del R.d. 28 agosto 1924 n. 1422, in quanto ha riconosciuto agli enti previdenziali la facoltà di provvedere alla correzione, o all'annullamento totale o parziale, di qualsiasi provvedimento contenente un errore od una inesattezza, senza distinzione tra errori di fatto, di calcolo o di diritto, limitando al caso di dolo dell'interessato la possibilità di ripetizione delle somme indebitamente erogate. Pertanto i ratei di pensione, che risultino riscossi in base ad un titolo inficiato da errore scoperto nel corso dell'erogazione della prestazione, non costituiscono indebito, e non danno luogo a ripetizione, senza necessità di identificare l'origine e la natura dell'errore stesso che ha comportato la modificazione del provvedimento costitutivo del trattamento pensionistico. Peraltro detta nuova normativa, mentre non trova applicazione ove l'INPS abbia già provveduto al recupero delle somme indebitamente riscosse dall'assicurato, è invece applicabile, quale ius superveniens, ogni qualvolta risulti che, sebbene il provvedimento di rettifica della pensione liquidata illegittimamente sia stato adottato prima dell'entrata in vigore della nuova legge, l'indebito non sia stato ancora recuperato in tutto o in parte. (V 4805/89, mass n 464193).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 com. 3 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)