Sez. 1, Sentenza n. 2739 del 15/11/1967 (Rv. 330258 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI LOCALI - NATURA DELL'AUTORIZZAZIONE E DELL'APPROVAZIONE TUTORIA - SOPRAVVENIENZA NEL CORSO DEL GIUDIZIO - SANATORIA RETROATTIVA - ESIBIZIONE DEI RELATIVI DOCUMENTI NEL GIUDIZIO PER CASSAZIONE - TERMINE FINALE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI LOCALI - NATURA DELL'AUTORIZZAZIONE E DELL'APPROVAZIONE TUTORIA - SOPRAVVENIENZA NEL CORSO DEL GIUDIZIO - SANATORIA RETROATTIVA - ESIBIZIONE DEI RELATIVI DOCUMENTI NEL GIUDIZIO PER CASSAZIONE - TERMINE FINALE.*
Nei riguardi degli enti pubblici sia l'autorizzazione a stare in giudizio data dall'organo deliberante a quello investito di rappresentanza, sia la relativa approvazione dell'autorita tutoria, non pongono in essere un requisito di validita per la Costituzione in giudizio, ma di questa rappresentano solo una condizione di efficacia. Di conseguenza, il sopraggiungere dell'autorizzazione o dell'approvazione nel corso del giudizio hanno efficacia ex tunc in ordine alla regolarita della Costituzione ai fini della legittimazione processuale ed i relativi documenti probatori possono essere validamente prodotti in qualsiasi momento e, per quanto riguarda la autorizzazione a ricorrere per Cassazione o a resistere, previa notifica alle altre parti mediante l'elenco previsto dall'art. 372 cod.proc.civ., fino al momento in cui sia iniziata la relazione della causa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)