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Sez. 1, Sentenza n. 2770 del 23/07/1969 (Rv. 342494 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI LOCALI - APPROVAZIONE TUTORIA - CONDIZIONE DI EFFICACIA DELLA COSTITUZIONE - SOPRAVVENIENZA NEL CORSO DEL GIUDIZIO - SANATORIA RETROATTIVA - MANCATA PRODUZIONE NELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1969-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342494-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE O A CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI LOCALI - APPROVAZIONE TUTORIA - CONDIZIONE DI EFFICACIA DELLA COSTITUZIONE - SOPRAVVENIENZA NEL CORSO DEL GIUDIZIO - SANATORIA RETROATTIVA - MANCATA PRODUZIONE NELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*

L'autorizzazione tutoria per le delibere dei consigli comunali e provinciali o delle giunte comunali e provinciali, di cui rispettivamente agli artt. 131 n. 5, 241 n. 10 del tu 4 febbraio 1915, n. 148 relative alle azioni da promuovere o sostenere in giudizio, pur senza costituire requisito di validita per la regolare Costituzione dell'ente in giudizio, ne costituisce tuttavia condizione di efficacia. Tali autorizzazioni possono intervenire anche in un momento successivo alla Costituzione, con l'effetto di sanare retroattivamente l'irregolarita degli Atti precedenti per converso, e inammissibile il ricorso per Cassazione se neppure all'udienza di discussione sia stato esibito il documento da cui risulti la autorizzazione a stare in giudizio per tale fase processuale, munita del visto dell'autorita tutoria. (V. 2044-68, massima n. 334136 2739-67, massima n. 330258).*

Riferimenti normativi: Legge 04/02/1915 num. 148 art. 241, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Legge 04/02/1915 num. 148 art. 131, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)