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Sez. L, Ordinanza n. 20205 del 16/06/2026 (Rv. 679456-01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Assunzione a termine di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità - Deroga al divieto di cui all'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 368 del 2001 - Condizioni di validità del contratto di lavoro a termine - Indicazione dell'assunzione di lavoratore collocato nelle liste di mobilità e dichiarazione di responsabilità - Necessità.
Stato
decisa il 2026-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679456-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

Ai fini della valida assunzione con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della l. n. 223 del 1991, ratione temporis vigente, di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, in deroga al divieto stabilito dall'art. 3, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 368 del 2001, ratione temporis vigente, non rileva il mero fatto che il lavoratore sia stato licenziato all'esito di una procedura di mobilità, ma occorre che nel contratto venga specificato che è assunto, ai sensi e nel rispetto delle procedure previste dal citato art. 8, un lavoratore in mobilità e che chi assume dichiari, "sotto la propria responsabilità", all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le condizioni ostative di cui al comma 4-bis del medesimo art. 8.

Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 3 com. 1 lett. B, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 com. 2 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 com. 4 lett. BIS CORTE COST., Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 55 com. 1, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 2 com. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)