Sez. L, Sentenza n. 22639 del 05/11/2015 (Rv. 637961 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Benefici contributivi di cui all'art. 8, comma 2, legge, n. 223 del 1991 - Termine di dodici mesi - Riferibilità alla durata del contratto e non a quella dell'agevolazione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Il termine di dodici mesi previsto nel primo inciso dell'art. 8, comma 2, della l. n. 223 del 1991 non si riferisce all'agevolazione contributiva, ma alla durata massima del contratto a tempo determinato per il quale l'agevolazione opera e, in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, spetta per un ulteriore anno, sommandosi a quella precedentemente riconosciuta, trattandosi di una ipotesi di assunzione a tempo determinato autonoma ed ulteriore rispetto alle ipotesi di cui alla l. n. 230 del 1962, estranea ai limiti oggettivi di cui all'art. 1 della l. n. 230 del 1962 in quanto connessa ad una causale di carattere soggettivo, che si riferisce al lavoratore ed è relativa all'iscrizione nelle liste di mobilità, idonea a giustificare la liberalizzazione del lavoro a termine con l'unico limite di carattere temporale della durata massima del contratto, che non può essere superiore a dodici mesi.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 223 art. 1, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)