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Sez. 1, Sentenza n. 13069 del 09/09/2002 (Rv. 557314 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - PATROCINIO - DAVANTI AL PRETORE | Procedimento dinanzi al giudice di pace - Mancata indicazione della procura nell'atto di citazione - Conseguenze - Nullità della citazione - Esclusione - Conferimento della procura anteriormente alla costituzione dell'attore - Sufficienza - Termine - Individuazione - Coincidenza con l'udienza di comparizione davanti al giudice di pace - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557314-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - PATROCINIO - DAVANTI AL PRETORE

A differenza di quanto è prescritto dall'art. 365 cod. proc. civ. nel caso del ricorso per cassazione, la mancata indicazione della procura al difensore nell'atto di citazione (in contrasto con la norma dell'art. 163, terzo comma, n. 6, cod. proc. civ.) non è causa di nullità della citazione stessa (non essendo tale omissione ricompresa tra le violazioni cui, ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ., il legislatore abbia riconnesso la sanzione della nullità dell'atto), essendo sufficiente, "ex" art. 125, secondo comma, cod. proc. civ., che detta procura sia conferita prima della costituzione dell'attore; e poiché nel giudizio davanti al giudice di pace la costituzione delle parti può avvenire anche mediante presentazione dei documenti (fra i quali la procura, quando necessaria) al giudice in udienza (art. 319 cod. proc. civ.), in detto giudizio l'irregolarità della costituzione della parte, dipendente dalla mancanza di procura, si verifica a partire dall'udienza di comparizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 319 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)