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Sez. L, Sentenza n. 2250 del 03/03/1987 (Rv. 451477 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA IN REGIME DI SUBORDINAZIONE - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451477-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA IN REGIME DI SUBORDINAZIONE - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

L'accertamento del giudice del merito circa l'avvenuto svolgimento di un'attività lavorativa in regime di subordinazione (vincolo che è configurabile, pur atteggiandosi in modo particolare per il carattere squisitamente intellettuale delle relative prestazioni, anche in relazione all'attività giornalistica) è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretto da motivazione sufficiente ed immune da vizi logici e giuridici. (V 3039/86, mass n 446045).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)