Sez. L, Sentenza n. 3039 del 06/05/1986 (Rv. 446045 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo, può essere censurata in Sede di legittimità soltanto la Determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre non è sindacabile, se adeguatamente e correttamente motivata, la valutazione delle circostanze di fatto che hanno indotto il giudice del merito a qualificare il rapporto di lavoro nell'uno o nell'altro modo. (Conf 2012/85, mass n 439920).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)