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Sez. 5, Sentenza n. 335 del 30/01/1984 Cc. (dep. 20/02/1984) Rv. 162764 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - RILEVABILITÀ DI UFFICIO ED IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO.*
Stato
decisa il 1984-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162764-01

IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - RILEVABILITÀ DI UFFICIO ED IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO.*

L'inammissibilità del gravame è una sanzione che colpisce un atto condizionante una fase processuale: deve quindi essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. (Conf mass n 157898 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 209

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)