Sez. 3, Sentenza n. 9502 del 27/09/1985 Ud. (dep. 22/10/1985) Rv. 170794 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - IMPUGNAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - POSSIBILITÀ DELLA DECLARATORIA - LIMITE: INAMMISSIBILITÀ SOPRAVVENUTA.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - IMPUGNAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - POSSIBILITÀ DELLA DECLARATORIA - LIMITE: INAMMISSIBILITÀ SOPRAVVENUTA.*
Limite all'applicabilità dell'art. 152 cod. proc. pen. è la irrevocabilità della sentenza. Ne consegue che il giudice dell'impugnazione è legittimato ad accertare la sussistenza di una causa di non punibilità soltanto quando l'impugnazione è inammissibile per una causa sopravvenuta alla sua proposizione (e non anche originaria). (Conf mass n 162764; (Conf mass n 159983; (Conf mass n 159655).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)