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Sez. L - , Sentenza n. 24082 del 07/09/2021 (Rv. 662172 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Modifica della qualificazione giuridica del fatto storico addebitato rispetto a quanto riportato nel verbale - Ammissibilità - Limiti - Violazione del diritto di difesa – Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662172-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di sanzioni amministrative, il mutamento dei termini della contestazione rispetto all'originario verbale di accertamento della violazione non è causa di illegittimità del provvedimento sanzionatorio qualora riguardi soltanto la qualificazione giuridica del fatto oggetto dell'accertamento, sulla cui base l'ente irrogatore abbia ritenuto di passare dalla contestazione di un illecito a quella di un altro, purché, a fondamento del rettificato addebito, non sia stato posto alcun fatto nuovo, atteso che, in tale evenienza, va esclusa la violazione del diritto di difesa, mantenendo il trasgressore la possibilità di contestare l'addebito in relazione all'unico fatto materiale accertato nel rispetto delle garanzie del contraddittorio. (Principio affermato con riferimento alla sanzione amministrativa inflitta al titolare di una ditta individuale per la violazione delle norme in materia di assunzione previste dall'art. 4-bis del d.lgs. n. 181 del 2000, in una fattispecie in cui il verbale di accertamento faceva riferimento a una lavoratrice subordinata, mentre l'ordinanza-ingiunzione ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, senza, tuttavia, che il fatto materiale contestato avesse subito alcuna modificazione).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/04/2000 num. 181 art. 4 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)