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Sez. 2, Sentenza n. 4725 del 10/03/2016 (Rv. 639147 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Modifica della qualificazione giuridica del fatto storico addebitato rispetto a quanto riportato nel verbale - Ammissibilità - Limiti - Violazione del diritto di difesa - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639147-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di sanzioni amministrative, il mutamento dei termini della contestazione rispetto all'originario verbale di accertamento della violazione non è causa di illegittimità del provvedimento sanzionatorio qualora riguardi soltanto la qualificazione giuridica del fatto oggetto dell'accertamento, sulla cui base l'ente irrogatore abbia ritenuto di passare dalla contestazione di un illecito a quella di un altro, purché, a fondamento del rettificato addebito, non sia stato posto alcun fatto nuovo, atteso che, in tale evenienza, va esclusa la violazione del diritto di difesa, mantenendo il trasgressore la possibilità di contestare l'addebito in relazione all'unico fatto materiale accertato nel rispetto delle garanzie del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 28/12/2005 num. 262 art. 24, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 145 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)