Sez. L, Sentenza n. 5954 del 11/03/2013 (Rv. 625866 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Equiparazione del trattamento economico del personale universitario a quello del personale dell'Unità Sanitaria Locale ex art. 31 del d.P.R. n. 731 del 1979 - Presupposti - Parità di funzioni, mansioni ed anzianità - Necessità - Conseguenze - Trattamento economico del medico universitario con rapporto convenzionato a tempo definito - Trattamento economico del medico ospedaliero con rapporto a tempo pieno ed in via esclusiva - Equiparabilità - Esclusione - Conseguenze - Riduzione del trattamento per assenza di esclusiva - Legittimità.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE
In tema di personale del Servizio sanitario nazionale, l'equiparazione del trattamento economico del personale universitario, medico e non medico, a quello del personale dell'Unità sanitaria locale, previsto dall'art. 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 731, e confermato - per i docenti e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale in regime di convenzione con il S.s.n. - dall'art. 102 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, presuppone la parità di funzioni, mansioni ed anzianità. Ne consegue che non sussiste il diritto del medico, ricercatore universitario confermato, che abbia svolto attività assistenziale con rapporto convenzionato a tempo definito, alla equiparazione del trattamento economico a quello dei medici che svolgono attività presso il S.s.n. con rapporto a tempo pieno ed in via esclusiva, onde il relativo trattamento può essere ridotto per l'assenza di esclusiva.
Riferimenti normativi: DPR 20/12/1979 num. 761 art. 31 CORTE COST., DPR 20/12/1979 num. 761 art. 35, DPR 11/07/1980 num. 382 art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)