Sez. L, Sentenza n. 19190 del 19/08/2013 (Rv. 628380 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - PERSONALE - IN GENERE | Trattamento economico - Indennità ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 - Personale universitario non medico operante in regime di convenzione - Funzionario tecnico - Equiparazione al personale sanitario Criterio perequativo - Verifica delle mansioni a prescindere dal titolo di studio.
ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - PERSONALE - IN GENERE
In tema di equiparazione tra le qualifiche del personale universitario non medico e quelle dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, ai fini della corresponsione dell'indennità perequativa di cui all'art. 31 del d.P.R. 10 dicembre 1979, n. 761, un collaboratore o un funzionario tecnico, a prescindere dall'elemento formale del titolo di studio posseduto dal dipendente, non possono essere equiparati, sulla base delle tabelle allegate al D.M. 9 novembre 1982, a figure dirigenziali mediche dei ruoli sanitari ordinari, dovendosi operare il raffronto con figure di pari livello del S.S.N., come previsto dall'art. 51 del c.c.n.l. per il comparto Università del 9 agosto 2000, e fino alla ridefinizione delle corrispondenze economiche operata con l'approvazione di una nuova tabella nazionale avvenuta con la stipula del c.c.n.l. del 27 gennaio 2005.
Riferimenti normativi: DPR 10/12/1979 num. 761 art. 31 CORTE COST., DM Pubblica Istruzione 09/11/1982, Contr. Coll. 09/08/2000, Contr. Coll. 27/01/2005, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)