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Sez. 3, Sentenza n. 1613 del 18/02/1994 (Rv. 485380 - 01)

Prescrizione civile - Decorrenza | Titoli cambiari emessi o girati a favore dell'imputato - Sequestro penale disposto prima della loro scadenza, nel vigore dell'art. 343 cod. proc. pen. abrogato - Divieto per l'imputato di ottenerne il rilascio di copia autentica - Impedimento all'esercizio del diritto - Decorrenza della prescrizione.
Stato
decisa il 1994-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485380-01

Prescrizione civile - Decorrenza

Nel caso di sequestro penale, disposto prima della loro scadenza, di titoli cambiari emessi o girati a favore dell'imputato, questi non poteva, nel vigore dell'art. 343 cod. proc. pen. abr., ottenerne il rilascio di copia autentica, essendo detta norma rivolta ad impedire il conseguimento del profitto del reato; ne consegue che l'indisponibilità dei titoli derivante dal provvedimento cautelare configurava nei suoi confronti un impedimento di ordine giuridico all'esercizio del diritto, incidente a norma dell'art. 2935 cod. civ., sull'inizio del decorso della prescrizione dei diritti derivanti da detti titoli fino al provvedimento di dissequestro disposto con la sentenza definitiva di assoluzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 343 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)