Sez. 1, Sentenza n. 4737 del 29/05/1997 (Rv. 504747 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Titoli cambiari emessi o girati a favore dell'imputato - Sequestro penale disposto prima della loro scadenza - Divieto per l'imputato di ottenerne copia autentica ex art. 258 cod. proc. pen. - Sussistenza - Conseguente impedimento all'esercizio del diritto - Effetti ex art. 2935 cod. civ. sulla decorrenza della prescrizione - Limiti.
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA
Il sequestro penale - disposto prima della scadenza - di titoli cambiari emessi o girati a favore dell'imputato costituisce, anche sotto il vigore del nuovo codice di procedura penale, un impedimento di ordine giuridico all'esercizio del diritto, impedimento incidente, a norma dell'art. 2935 cod. proc. civ., sull'inizio del decorso della prescrizione dei diritti cartolari fino al dissequestro disposto con la sentenza di assoluzione, senza che sulla configurabilità di tale impedimento possa incidere la circostanza che l'imputato non abbia proposto richiesta di riesame del provvedimento cautelare ai sensi dell'art. 343 bis cod. proc. pen., posto che, quando i titoli cambiari rappresentano il corpo del reato, nessun provvedimento di dissequestro è ipotizzabile fino a che il processo non si sia concluso con una sentenza definitiva di assoluzione, e rilevato altresì che, a norma dell'art. 258 cod. proc. pen., può essere rilasciata copia autentica dei documenti in sequestro soltanto a coloro "che li detenevano legittimamente".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2935, Cod. Proc. Civ. art. 258, Cod. Proc. Civ. art. 343 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)