Sez. 3, Sentenza n. 3 del 06/01/1982 (Rv. 417677 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - OBBLIGHI DEL PROPRIETARIO - TRASMISSIONE DEL PRELIMINARE DI VENDITA - REQUISITI - INDICAZIONE DELLA QUALITÀ O CONDIZIONE DELLO ACQUIRENTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - OBBLIGHI DEL PROPRIETARIO - TRASMISSIONE DEL PRELIMINARE DI VENDITA - REQUISITI - INDICAZIONE DELLA QUALITÀ O CONDIZIONE DELLO ACQUIRENTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
L'art. 8 della legge 14 agosto 1971 n. 817 che prescrive - al fine di fornire all'affittuario elementi più completi e precisi di quelli richiesti dal precedente art. 8 della legge n. 590 del 1965, sulla proposta di alienazione onde rendergli più agevole la decisione sull'opportunità e la convenienza di esercitare il diritto di prelazione - l'Obbligo del proprietario di trasmettere il preliminare di compravendita con l'indicazione del nome dell'acquirente, del prezzo di vendita e delle altre norme pattuite, non prevede l'Obbligo di notificare all'affittuario anche la qualità o condizione dell'acquirente.*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)