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Sez. L, Sentenza n. 4679 del 11/07/1983 (Rv. 429567 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - NON MANIFESTA INFONDATEZZA - IN GENERE - RILEVANZA - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1983-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429567-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - NON MANIFESTA INFONDATEZZA - IN GENERE - RILEVANZA - ESTREMI.*

Il giudice, dinanzi al quale sia sollevata la questione di legittimità costituzionale di una norma, ha l'Obbligo non soltanto di delibare la non manifesta infondatezza della questione, ma anche di valutare la Rilevanza della questione stessa nella controversia al suo esame, nel senso che questa non possa essere decisa indipendentemente dalla risoluzione della questione di costituzionalità, la quale, costituendo un antecedente logico-giuridico necessario per la decisione della causa, deve configurarsi come una vera e propria questione pregiudiziale.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 134, Legge Cost. 09/02/1948 num. 1 art. 1 PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)