Sez. L, Sentenza n. 2832 del 09/05/1984 (Rv. 434866 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - IN GENERE - RILEVANZA E NON MANIFESTA INFONDATEZZA DI DETTA QUESTIONE - ACCERTAMENTO - OBBLIGO DEL GIUDICE AVANTI AL QUALE SIA STATA PROPOSTA.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - IN GENERE - RILEVANZA E NON MANIFESTA INFONDATEZZA DI DETTA QUESTIONE - ACCERTAMENTO - OBBLIGO DEL GIUDICE AVANTI AL QUALE SIA STATA PROPOSTA.*
Il giudice dinanzi al quale sorga o sia sollevata la questione di legittimità costituzionale di una norma deve valutare la Rilevanza, oltre che la non manifesta infondatezza di detta questione, atteso che la questione - per poter dar luogo ad una ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale - deve poter costituire una vera e propria questione pregiudiziale, un antecedente logico-giuridico necessario della decisione della causa, poiché il Sindacato di legittimità costituzionale in via incidentale trova la sua occasione necessaria nella pendenza di una controversia. (Conf 4679/83, mass n 429567; (Conf 4446/83, mass n 429334; (Conf 2476/83, mass n 427340).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 134, Legge Cost. 09/02/1948 num. 1 art. 1 PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)