Sez. 2, Sentenza n. 2963 del 08/02/1996 Ud. (dep. 21/03/1996) Rv. 204270 - 01
Reati contro l'ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere | Associazione di stampo mafioso - Condotta integrante il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. posta in essere prima dell'entrata in vigore della legge n. 646 del 1982 - Concorso di reati - Esclusione - Unico reato permanente - Sussistenza.
Reati contro l'ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere
Qualora la condotta di appartenenza ad un'associazione per delinquere di tipo mafioso, caratterizzata cioè dai requisiti propri della figura delittuosa di cui all'art. 416 bis cod. pen., sia stata posta in essere fin da prima dell'entrata in vigore della legge 13 settembre 1982, n. 646, che tale ipotesi criminosa ha introdotto, si configura un unico reato associativo di natura permanente, con esclusione della continuazione fra i reati previsti dagli artt. 416 e 416 bis cod. pen. ed applicazione, anche per il periodo precedente all'entrata in vigore della predetta legge n. 646/1982, della pena prevista dall'art. 416 bis cod. pen..
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)