Sez. 1, Sentenza n. 40203 del 29/09/2010 Cc. (dep. 15/11/2010) Rv. 248461 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Associazione di tipo mafioso - Contestazione, prima dell'entrata in vigore della legge n. 646 del 1982, di associazione per delinquere proseguita anche successivamente, come associazione mafiosa - Concorso di reati - Esclusione - Unico reato permanente - Sussistenza - Fattispecie.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
Allorché sia stato contestato il delitto di associazione per delinquere, proseguito, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 646 del 1982 - introduttiva del delitto di associazione di tipo mafioso, nella forma più grave della previsione sopravvenuta - non si è in presenza di un concorso di reati in continuazione, ma di un unico reato permanente, la cui disciplina ricade interamente sotto il vigore della più recente disposizione. (Fattispecie relativa a richiesta, formulata in sede esecutiva e rigettata, di imputazione della quota di pena riferibile al delitto di cui all'art. 416 cod. pen. all'associazione di tipo mafioso, unico delitto ostativo alla fruizione di benefici penitenziari).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)