Sez. L, Sentenza n. 3368 del 18/03/1992 (Rv. 476335 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Indennità e rendita - In genere | Pagamenti delle rate di rendite dovute ai beneficiari - Servizio centralizzato - Conferimento da parte dell'INAIL ad un istituto di credito (cassiere unico) - Mandato - Configurabilità - In convenzione di tale istituto con altra aziende di credito per il medesimo servizio - Sostituzione mandatarie ex art. 1717 cod. civ. - Configurabilità - Azione diretta dell'INAIL contro l'azienda corrispondente del mandatario - Ammissibilità.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Indennità e rendita - In genere
La convenzione con la quale l'INAIL conferisce ad un istituto di credito (cosiddetto cassiere unico) il servizio centralizzato dei pagamenti delle rate di rendite dovute ai beneficiari ha natura di contratto di mandato, costituendo i pagamenti atti giuridici di adempimento di obbligazioni pecuniarie e perciò atti estintivi satisfattori delle obbligazioni stesse, mentre la subconvenzione che il detto istituto di credito (cassiere unico) stipula poi con altra azienda di credito, affidando a questa, come banca corrispondente, il medesimo servizio di pagamento, realizza la figura della sostituzione mandataria prevista dall'art. 1717 cod. civ., con la conseguenza che, ai sensi di tale norma, il mandante INAIL può agire direttamente contro l'azienda di credito corrispondente del mandatario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1717
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)