Sez. L, Sentenza n. 8825 del 27/10/1994 (Rv. 488270 - 01)
MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - SOSTITUTI DEL MANDATARIO | Assunzione da parte di un istituto di credito, nei confronti dell'I.N.A.I.L., dell'obbligazione di svolgere il servizio di cassa - Contratto di mandato - Configurabilità - Affidamento ad altro mandatario, da parte dell'istituto di credito, del compimento di atti relativi a detto servizio - Disciplina ex art. 1717, ultimo comma, cod. civ. - Applicabilità.
MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - SOSTITUTI DEL MANDATARIO
Il contratto in base al quale un istituto di credito assume nei confronti dell'I.N.A.I.L. l'obbligazione di svolgere il servizio di cassa di quest'ultimo si qualifica come contratto di mandato; con la conseguenza - ove tale mandatario affidi ad altro istituto bancario il compimento di alcuni atti giuridici relativi a tale servizio (come l'invio di assegni circolari ai beneficiari di rendita dell'istituto previdenziale) - dell'applicabilità della regola dell'art. 1717, ultimo comma, cod. civ. (richiamato dall'ultimo comma dell'art. 1372 cod. civ.), in forza della quale, nell'ipotesi in cui il mandatario, nell'esecuzione del mandato, sostituisca altri a sè stesso, il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario, sia stata tale sostituzione autorizzata o no.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1717
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)