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Sez. 1, Sentenza n. 5631 del 08/06/1999 (Rv. 527190 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE | Ordinanze emesse per la violazione degli artt. 398 e 399 del codice postale - Autorità competente - Prefetto - Competenza delle Direzioni provinciali ovvero degli uffici periferici circoscrizionali del Ministero - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527190-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE

La competenza per materia ad emettere l'ordinanza ingiunzione relativa a sanzioni amministrative irrogate per violazione degli artt. 398 e 399 del codice postale non spetta né alle Direzioni provinciali delle Poste, - private, "ex lege" 71/94 (con cui l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni è stata trasformata in Ente pubblico economico), del ruolo di uffici periferici del Ministero, e conglobate nel nuovo Ente Poste, privo, a sua volta, della necessaria competenza ad emanare sanzioni amministrative -, né agli uffici periferici circoscrizionali del Ministero delle Poste istituiti con il d.P.R. 166/95 (dotati di competenze in chiave esclusivamente tecnico - amministrativa), bensì al Prefetto competente per territorio, ex art. 17 della legge 689/81.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 17, DPR 29/07/1982 num. 571 art. 1, Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST., Legge 24/03/1995 num. 166 art. 9, Legge 24/03/1995 num. 166 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)