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Sez. L, Sentenza n. 4635 del 08/07/1983 (Rv. 429516 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO PER I FUNZIONARI DIPENDENTI DA IMPRESE ASSICURATIVE.*
Stato
decisa il 1983-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429516-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO PER I FUNZIONARI DIPENDENTI DA IMPRESE ASSICURATIVE.*

L'interpretazione di un contratto collettivo postcorporativo (di diritto comune) compiuta dal giudice del merito è incensurabile in Sede di legittimità, se conforme alle regole di ermeneutica stabilite dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ. e sorretta da adeguata e logica motivazione. (nella specie, interpretando l'art. 55 del C.C.n.L. 29 ottobre 1975 per i funzionari dipendenti da imprese assicurative, la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto norme di "interesse particolare" per i funzionari soltanto quelle realizzanti per essi condizioni di miglior favore).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 29/10/1975 num. 55

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)