Sez. L, Sentenza n. 4635 del 08/07/1983 (Rv. 429516 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO PER I FUNZIONARI DIPENDENTI DA IMPRESE ASSICURATIVE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO PER I FUNZIONARI DIPENDENTI DA IMPRESE ASSICURATIVE.*
L'interpretazione di un contratto collettivo postcorporativo (di diritto comune) compiuta dal giudice del merito è incensurabile in Sede di legittimità, se conforme alle regole di ermeneutica stabilite dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ. e sorretta da adeguata e logica motivazione. (nella specie, interpretando l'art. 55 del C.C.n.L. 29 ottobre 1975 per i funzionari dipendenti da imprese assicurative, la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto norme di "interesse particolare" per i funzionari soltanto quelle realizzanti per essi condizioni di miglior favore).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 29/10/1975 num. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)