Sez. L, Sentenza n. 2985 del 13/05/1985 (Rv. 440704 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
L'interpretazione, da parte del giudice del merito, delle Disposizioni di un contratto collettivo postcorporativo (di diritto comune) è incensurabile in Sede di legittimità, se compiuta nel rispetto delle regole di ermeneutica e sorretta da adeguata motivazione. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema Corte - aveva ritenuto che, alla stregua degli artt. 9 e 19 del C.C.n.L. 18 dicembre 1975 per i dirigenti di aziende commerciali, l'indennità di anzianità e l'indennità sostitutiva del preavviso dovessero essere calcolate tenendo conto anche dei miglioramenti intervenuti nel periodo di preavviso nonostante l'avvenuto pagamento della relativa indennità). (V 1655/51; (Conf 5301/83, mass n 430210; (Conf 4635/83, mass n 429516; (Conf 1516/81, mass n 412174).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 18/12/1975 num. 9, Contr. Coll. 18/12/1975 num. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)