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Sez. 1, Sentenza n. 2314 del 09/04/1996 Cc. (dep. 28/07/1996) Rv. 205339 - 01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Determinazione della pena | Concorso di circostanze ad effetto speciale - Applicabilità della disciplina di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen. - Esclusione - Ragione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205339-01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Determinazione della pena

Ai fini della determinazione della pena edittale, in relazione ai termini di durata massima della custodia cautelare, si deve tener conto, secondo quanto dispone l'art. 278 cod. proc. pen., delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale, e non soltanto della più grave di esse. Perciò, se ricorrono più circostanze aggravanti che abbiano tale natura, di tutte si deve tener conto, a nulla rilevando il fatto che, in base a quanto dispone l'art. 63, comma quarto, cod. pen., in questi casi si applica, in concreto, la pena stabilita per la circostanza più grave, aumentata fino a un terzo. Ciò perché l'aumento, così limitato per ragioni di mitigazione punitiva, accomuna, semplicemente "quoad poenam", le circostanze per le quali è prevista una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e quelle ad effetto speciale a quelle comuni o speciali delle quali non si tiene conto, ma non muta la natura delle stesse che restano pur sempre tali e quindi conservano la loro incidenza ai fini della quantificazione della pena edittale che determina la durata massima della custodia cautelare. (Fattispecie relativa a concorso in estorsione continuata e pluriaggravata e associazione per delinquere di tipo mafioso).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 63, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 278, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 278, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)