diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 15133 del 06/02/2003 Cc. (dep. 01/04/2003) Rv. 224754 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - DETERMINAZIONE DELLA PENA | Determinazione della pena ai fini dell'individuazione del termine di durata massima di fase della custodia cautelare - Pena prevista dall'art. 625 u.c. - Circostanza ad effetti speciali - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2003-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224754-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - DETERMINAZIONE DELLA PENA

Nella determinazione della pena, ai fini dell'individuazione dei termini di durata massima di fase della custodia cautelare, (art. 278 e 303 cod. proc.pen.), occorre tener conto - nell'ipotesi di concorso di una circostanza prevista dall'art. 625 cod. pen. con più circostanze aggravanti comuni di cui all'art. 61 cod. pen. - della pena prevista dall'art. 625 u.c. cod. pen., che, in quanto determinata in modo indipendente da quella ordinaria del reato, integra un'ipotesi di circostanza c.d. indipendente, la quale deve equipararsi a quelle ad effetto speciale, richiamate espressamente dall'art. 278 cod. proc. pen., perché come queste ultime agisce in modo differente da quelle comuni imponendo autonomi limiti edittali.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 625 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 278, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 278, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)