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Sez. 1, Sentenza n. 1806 del 07/03/1990 (Rv. 465721 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE O UTILITÀ - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - TERMINE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1990-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465721-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE O UTILITÀ - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - TERMINE - DECORRENZA.*

In tema di opposizione avverso la stima dell'indennità espropriativa, il termine di trenta giorni previsto dall'art. 19 della legge 1971 n. 865 decorre dall'inserzione, nel foglio degli annunzi legali della provincia, della relazione di stima dell'U.T.E., che costituisce l'atto finale, preceduto, nella sequenza procedimentale, oltreché dal deposito nella segreteria del comune di quella relazione, dalla prescritta notifica della Determinazione concreta dell'indennità ai proprietari espropriati. Pertanto - mentre, nel caso di cui, per anomalia della procedura, la detta inserzione non segua ma preceda la notifica individuale, il termine decorre dalla data di quest'ultima - quando, secondo regola, preceda, viceversa, la notifica, il termine in questione non inizia a decorrere, dalla data di questa, ma solo quando sopravvenga la inserzione nel F.A.L., restando altrimenti l'espropriante inammissibilmente dispensato dal compiere gli Atti ulteriori della procedura. (Conf 9123/87, mass n 456367, sulla prima parte; (Conf 1699/87, mass n 451081, sulla prima parte; (Conf 3300/83, mass n 428192, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)